Allattamento
Com’è l’evoluzione naturale della vita professionale di una dottoressa in un ospedale? Studentessa di medicina prima, poi Medico Assistente (che brutto non poterlo concordare al femminile). Una volta raggiunto il traguardo del titolo FMH ecco la “Capoclinica” (peccato, in francese c’è il femminile Cheffe de clinique). E dopo? Solo il 19% dei Primari e Capiservizi sono donne. La carriera è davvero difficile per una donna medico. Oltre a fattori di discriminazione di genere, presenti ancora oggi in molte realtà professionali, una parte di questi problemi sono da associare alla difficoltà nel conciliare la vita famigliare e il lavoro. Aumentare e difendere il diritto al tempo parziale sarebbe un’ottima soluzione, ma anche problemi che a prima vista sono relativamente piccoli, possono peggiorare questa situazione. Le difficoltà dell’allattamento una volta che una neo-mamma torna al lavoro ne è un classico esempio.
Il diritto ad allattare. Il 30 aprile 2014 il Consiglio federale ha approvato la revisione dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro e nel contempo deciso di ratificare la Convenzione n. 183 sulla protezione della maternità dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). La modifica stabilisce il principio della retribuzione dei tempi di allattamento. La revisione è in vigore da 1° giugno 2014.
Alle madri allattanti devono essere concessi i tempi necessari all’allattamento o al tiraggio del latte. Di questi, durante il primo anno di vita del bambino vengono computati come tempo di lavoro retribuito:
- per una durata del lavoro giornaliero fino a quattro ore: almeno 30 minuti
- per una durata del lavoro giornaliero superiore a quattro ore: almeno 60 minuti
- per una durata del lavoro giornaliero superiore a sette ore: almeno 90 minuti
Prima della revisione, il tempo dedicato all’allattamento valeva come tempo di lavoro solo se avveniva all’interno dell’azienda, la donna poteva lasciare il posto di lavoro per allattare, ma in quel caso il tempo di allattamento NON veniva retribuito. Dal 1 giugno 2014 questa distinzione è stata abolita. Il datore di lavoro è tenuto a retribuire, in una misura predefinita, il tempo che la collaboratrice dedica all’allattamento.
Ecco i collegamenti alle pagine dell’amministrazione federale:
Introduzione della retribuzione dei tempi di allattamento
Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1)
Ci sono moltissimi vantaggi dell’allattamento al seno. L’OMS raccomanda l’allattamento esclusivo nei primi sei mesi di vita del bambino, in seguito continuare ad allattare introducendo gradualmente alimenti supplementari fino all’età di due anni o più. I pediatri svizzeri condividono tale raccomandazione. L’allattamento ha diversi vantaggi sulla salute della madre e del bambino. I neonati allattati si ammalano meno frequentemente, comportando meno assenze dei genitori dal posto di lavoro. Per questo motivo vi consigliamo altri collegamenti utili della Fondazione Svizzera per la Promozione dell’Allattamento al seno:
Allattare al lavoro – informazioni per il datore di lavoro
Rientro al lavoro – lista di controllo per madri che allattano
Lista di controllo per locali riservati all’allattamento in azienda
Se avete ulteriori domande, suggerimenti o segnalazioni, contattateci.
È già difficile trovare un posto di lavoro dopo la maternità, figuriamoci se diciamo di voler allattare sul posto di lavoro. Bello avere le leggi che ci tutelano, meno bello il fatto di non applicarle, anche quando l’ospedale pubblico dovrebbe essere il primo a controllare che la legge sia rispettata.